Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 l'associazione "Rete Associativa della via di Francesco nel Lazio”. L'associazione ha sede legale in Monterotondo; non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili delle attività non possono essere ripartiti tra i soci, anche in forme indirette e l'eventuale avanzo di gestione deve essere investito a favore di attività statutariamente previste. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

La “Rete Associativa della Via di Francesco nel Lazio” è prevalentemente una federazione di associazioni no profit e si è costituita per rispondere all’esigenza di promuovere la valorizzazione del cammino storico–religioso della Via di Francesco, nel tratto laziale. La Rete ha per oggetto principale la promozione e lo sviluppo della Via di Francesco e dei territori che attraversa, mediante l’attuazione, il coordinamento e la messa in rete di iniziative, attività e azioni di promozione, scambio e divulgazione, utili allo sviluppo sociale, economico, culturale, turistico ed ambientale del suddetto territorio, al fine di sostenerne il rilancio economico e culturale su scala regionale, italiana, europea ed internazionale.

Art. 3 ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra le persone, rispettose dei diritti inviolabili della persona e si articolano nel modo seguente:

  1. sostenere volontariamente tutte quelle attività di promozione, sviluppo e  manutenzione  dei servizi e delle infrastrutture indispensabili per una efficace  gestione a regime della Via di Francesco, segnalando agli enti locali gli interventi strutturali per la risoluzione delle criticità di percorso, di  infrastrutturazione e manutenzione dei tratti del cammino, anche in relazione all’accessibilità per le persone con disabilità; interventi di recupero e adeguamento dei beni e delle testimonianze storico, artistiche e culturali  presenti nei territori  attraversati dal cammino; miglioramento del sistema dei collegamenti tra le tappe dei tratti del cammino;
  2. individuare i siti di interesse storico, monumentale, archeologico, architettonico, naturalistico e paesistico lungo il percorso, all’interno dei territori comunali attraversati, per essere successivamente segnalati e proposti agli enti locali (comuni, regione, enti parco) e statali, per migliorarne le condizioni e gli standard di offerta e fruizione da parte dei camminatori e delle/dei pellegrine/i e il potenziamento dei servizi legati alla cultura, prospettando, se necessario, l’indicazione, o la deviazione o semplicemente la diramazione al tracciato del cammino esistente, per raggiungere i luoghi d’interesse individuati;
  3. individuare i luoghi di produzione tipica, di ricettività e di ristorazione (di accoglienza), attraverso un diretto coinvolgimento nel progetto degli operatori presenti lungo il cammino, per essere successivamente segnalati e proposti agli enti locali (comuni, regione, enti parco) e statali prospettando, se necessario, l’indicazione, la deviazione o semplicemente o la diramazione al tracciato del cammino esistente, per raggiungere i luoghi d’interesse individuati;
  4. istituire “reti di relazione” capaci di adottare azioni comuni al fine di prospettare agli enti amministrativi idee, iniziative e progetti atti allo sviluppo e alla valorizzazione della Via di Francesco;

Per il raggiungimento di tali scopi, la Rete si impegna a promuovere e gestire in forma autonoma attività dirette:

  1. alla promozione, organizzazione e gestione in proprio di eventi di qualunque genere, in luoghi pubblici o privati, incontri sportivi, gite culturali, mostre d’arte tendenti alla valorizzazione della cultura;
  2. alla promozione, organizzazione e gestione di rassegne culturali, nonché tavole rotonde, dibattiti e convegni e di qualunque altra forma di pubblicità per le tematiche trattate;
  3. allo svolgimento di ogni diversa attività che sia comunque connessa agli scopi sociali o ritenuta strategica per il raggiungimento dello scopo sociale;
  4. allo sviluppo di attività di volontariato su temi di interesse sociale e culturale relativi alla Via di Francesco;
  5. alla diffusione, per mezzo stampa, dei mezzi audiovisivi e dei social network, dei principi e delle attività della Rete;
  6. alla gestione, promozione e manutenzione tramite bando, affidamento o protocollo di intesa con le amministrazioni pubbliche della Via di Francesco;
  7. alla promozione dell'ospitalità dei pellegrini/camminatori, attraverso un diretto coinvolgimento nel progetto degli operatori presenti lungo la Via di Francesco, tramite un sito web dedicato e qualsiasi altra forma mediatica, organizzazione di eventi, convegni e di seminari;
  8. alla promozione della Via di Francesco nel Lazio, attraverso un diretto coinvolgimento nel progetto delle amministrazioni pubbliche e delle realtà associative ed imprenditoriali del territorio, tramite un sito web dedicato e qualsiasi altra forma mediatica, organizzazione di eventi, convegni e di seminari;
  9. alla progettazione, promozione e gestione di corsi, studi, convegni, seminari ed eventi sulla figura di San Francesco e sulla storia, l’ambiente e le tradizioni dei luoghi e dei territori attraversati dal cammino;
  10. alla promozione del camminare in tutte le sue manifestazioni, quale mezzo per conoscere, rispettare, difendere la natura e l’ambiente anche nei suoi aspetti culturali, diffondendo forme di turismo che siano più responsabili, sostenibili, etiche ed ecologiche che rispettino le popolazioni locali e l’ambiente attraversato, rapportandosi con qualsiasi altra forma organizzativa pubblica, privata e associativa o editoriale che promuove o gestisce la Via di Francesco e/o gli altri cammini nazionali ed internazionali;
  11. allo studio, progettazione e promozione di una Via di Francesco accessibile a tutti, con la finalità di strutturare un cammino che possa accogliere persone con disabilità, che hanno il diritto di affrontare l’esperienza del cammino in autonomia, qualunque sia la condizione di partenza, qualunque sia il deficit, sia fisico che intellettivo.

Individuare i giusti strumenti culturali, metodologici e amministrativi per realizzare un cammino, inclusivo (con particolare attenzione ai servizi e all’accessibilità del tracciato e delle accoglienze), rapportandosi con qualsiasi altra forma organizzativa pubblica, privata e associativa o editoriale.

  1. alle attività associative, incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze, iniziative di carattere escursionistico e di turismo sociale, attività di promozione turistica, attività a carattere benefico, assistenza e solidarietà tra i soci. Servizi di CAF e Patronato. L’Associazione potrà altresì effettuare somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci, in via strettamente complementare alle attività di diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale e realizzata previa affiliazione a ente di promozione sociale con finalità riconosciute dal Ministero degli Interni;
  2. alle attività di formazione di vario genere in linea con gli scopi dell’Associazione;
  3. alle attività editoriale, produzione e diffusione di materiale audiovisivo attinente alle attività dell’Associazione, pubblicazione di un sito internet, di un giornale d’informazione sulle attività dell’Associazione, di una rivista-bollettino con eventuali allegati, pubblicazioni di libri, di guide turistiche, di atti di convegni, di seminari, di Newsletter e di studi e ricerche.

La Rete può attivarsi per il reperimento di finanziamenti pubblici e privati adeguati alla gestione dell’Associazione e delle sue finalità, in particolare attraverso la partecipazione a Bandi Pubblici e l’elaborazione di progetti da sottoporre, anche in partnership, alle autorità locali, nazionali e comunitarie, pubbliche e private, per l’ottenimento di contributi.

Art. 4 I SOCI

Possono aderire alla "Rete Associativa della Via di Francesco nel Lazio", in qualità di soci, per mezzo dei loro legali rappresentanti o persone da loro delegate compilando l’apposito modulo stilato dal Consiglio Direttivo:

  1. Associazioni, Reti e Coordinamenti che operano a livello nazionale, sia direttamente che attraverso una sede nazionale e articolazioni territoriali nelle Regioni, Province e Comuni italiani;
  2. Associazioni, Enti, Fondazioni, Coordinamenti, Comitati, Reti, Forum, gruppi informali operanti a livello territoriale;

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soci che accettano gli articoli dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. La Rete Associativa della Via di Francesco nel Lazio è titolare del trattamento dei dati personali che tratta per le sole finalità statutarie e alle condizioni di cui all’art. 6 del Regolamento Europeo (GDPR) 679/16. I dati saranno sempre trattati tutelando la riservatezza della persona e previo assenso scritto degli interessati ai quali vengono riconosciuti tutti i diritti alla riservatezza come predisposto dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di iscrizione annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, condizione necessaria al diritto di voto in Assemblea; al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato;

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono effettuate prevalentemente a titolo di volontariato. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche tra i propri soci. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Il comportamento dei singoli soggetti associati verso gli altri soggetti aderenti ed all'esterno della Rete deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare alla/al Presidente del Consiglio Direttivo. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. Tra i motivi di esclusione si può annoverare il mancato versamento della quota associativa nei tempi e nei modi stabiliti del Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Avverso le delibere di esclusione si può ricorrere entro 30 giorni al Comitato di Garanzia, previo comunicazione scritta.

Art. 5 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. la/il Presidente;
  4. la/il Vice presidente;
  5. la/il Portavoce;
  6. la/il Tesoriere;
  7. la/il Comitato di Garanzia.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 6 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi con diritto di voto; E' pubblica ed è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati tramite posta ordinaria, e-mail, avviso affisso nei locali della Sede o altre forme previste dalla legge almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; Deve inoltre essere convocata:

  1. quando il Direttivo lo ritenga necessario;
  2. quando la richiede almeno un terzo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

  1. elegge il Consiglio Direttivo;
  2. elegge il Comitato di Garanzia;
  3. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  4. approva il Rendiconto della gestione consuntivo e preventivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
  5. redige il programma annuale dell'associazione;
  6. le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega. L’Assemblea viene presieduta da una persona associata, nominata appositamente insieme ad una/un Segretaria/o, al momento dall’Assemblea. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dalla/dal Segretaria/o. Il verbale viene sottoscritto dalla/dal Presidente dell’Assemblea e dalla/dal Segretaria/o appositamente nominati; è trascritto su apposito registro, conservato a cura della/del Presidente dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

  1. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  2. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto dei 2/3 dei soci.

Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni, composto da un numero di membri compreso tra 5 e 9, eletti dall'assemblea tra i rappresentanti di tutti gli enti soci della "Rete Associativa della Via di Francesco nel Lazio". Le Assemblee ordinarie immediatamente precedenti a quella elettiva o semplicemente il consulto tra i soci anche tramite applicazioni informatiche di messaggistica istantanea, fissano numero, composizione e modalità di elezione del Consiglio. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno un terzo dei membri. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto della/del Presidente. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo gli subentra il primo dei non eletti. Nel caso non ci siano più candidati nella graduatoria, l’Assemblea provvede all’elezione esclusivamente dei membri mancanti del direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

  1. elegge la/il Presidente, la/il Vicepresidente, la/il Tesoriere e la/il Portavoce;
  2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione su mandato dell'Assemblea dei soci,
  3. dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, promuovendo e coordinando l'attività degli iscritti;
  4. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
  5. redige e presenta all'assemblea il Rendiconto della gestione consuntivo e preventivo;
  6. é responsabile del sito internet, della gestione dei media, della mailing list e della circolazione delle informazioni e dei comunicati rivolti all'esterno dell'Associazione;

  1. ammette i nuovi soci;
  2. esclude o revoca i soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 8 LA/IL PRESIDENTE

La/Il Presidente é eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dalla/dal tesoriere su mandato dell'assemblea dei soci. Può incaricare uno o più soci di specifiche iniziative. In caso di dimissioni della/del Presidente, viene automaticamente convocato il Consiglio Direttivo che prende atto delle dimissioni ed elegge il/la nuovo/a Presidente. La/Il dimissionaria/o rimane in carica fino all’elezione della/del nuova/o Presidente. Decade con il Consiglio Direttivo.

Art. 9 LA/IL VICE PRESIDENTE

La/Il Vice Presidente è eletta/o all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la funzione di sostituire la/il Presidente, nell’esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso. La/Il Vice Presidente collabora con la/il Presidente coadiuvandolo nel suo operato secondo le direttive ricevute. E’ direttamente responsabile dell’attuazione dei compiti specificatamente affidatigli dalla/dal Presidente stesso. In caso di dimissioni della/del Vice Presidente, viene automaticamente Convocato il Consiglio Direttivo che prende atto delle dimissioni ed elegge il/la nuovo/a Vice Presidente. La/Il dimissionaria/o rimane in carica fino all’elezione della/del nuova/o Vice Presidente. Decade con il Consiglio Direttivo.

Art. 10 LA/IL PORTAVOCE

La/Il Portavoce è eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione della/del Presidente con il quale si interfaccia per tutti gli aspetti di natura mediatica. Si occupa prevalentemente dei rapporti con gli organi di informazione; redige comunicati, presiede le conferenze stampa e si occupa della comunicazione esterna della Rete. Venuto meno il rapporto fiduciario, può essere revocata/o dal Direttivo. La/Il Portavoce può essere nominata/o sia tra i membri del Direttivo che tra i membri dell'Assemblea.

Art. 11 LA/IL TESORIERE

La/Il Tesoriera/e è eletto dal Consiglio Direttivo. Tiene aggiornati i libri contabili e il libro soci. Si incarica dell'esazione delle entrate e della gestione economica e patrimoniale in ossequio a norme operative emanate da Consiglio Direttivo. Predispone il rendiconto consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La/Il Tesoriere può essere nominata/o sia tra i membri del Direttivo che tra i membri dell'Assemblea.

Art. 12 IL COMITATO DI GARANZIA

Il Comitato di Garanzia è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, scelti tra i rappresentanti delle associazioni aderenti. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo. Il Comitato di Garanzia è chiamato a dirimere tutte le questioni interne all'associazione; è garante dello Statuto e delibera relativamente a eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi. Il Comitato di Garanzia svolge anche funzioni di controllo in relazione alla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione. In caso di dimissioni di un membro del Comitato di Garanzia gli subentra il primo dei non eletti. Nel caso non ci siano più candidati nella graduatoria, l’Assemblea provvede all’elezione esclusivamente dei membri mancanti del Comitato di Garanzia.

Art. 13 DELEGHE

  1. Ogni socio (associazione aderente) può presentare una sola delega.
  2. La delega a partecipare all’Assemblea deve essere scritta su apposito modulo stilato dal Consiglio Direttivo.
  3. La/Il delegante per ogni associazione aderente, è il legale rappresentante o persona da lui delegato al momento della richiesta di adesione alla Rete Associativa della Via di Francesco nel Lazio. Il delegante può essere sostituito, su scelta dell’associazione aderente, in qualsiasi momento, se esso non copre cariche associative all’interno della Rete Associativa della Via di Francesco nel Lazio (membro del Consiglio Direttivo, del Comitato di Garanzia, Portavoce o Tesoriere). Se si dovesse manifestare tale esigenza, il soggetto perderebbe in automatico la carica associativa, che verrebbe sostituita dal primo dei non eletti o, in mancanza di quest’ultimo, per elezione, in occasione della prima dall’Assemblea Ordinaria in programma.
  4. La/Il rappresentante delegante dell’associazione aderente, può delegare a rappresentare la stessa in Assemblea, un socio o qualsiasi altra persona fisica indicata dal legale rappresentante dell’associazione stessa.
  5. La/Il rappresentante delegante dell’associazione aderente, può delegare un’altra associazione aderente alla Rete Associativa della Via di Francesco nel Lazio, a rappresentare la propria associazione in Assemblea. Questa forma di delega viene sospesa solo in occasione dell’Assemblea Ordinaria, convocata per il rinnovo delle cariche associative (Consiglio Direttivo/Comitato di Garanzia).
  6. Il delegato dovrà votare come richiestogli dal delegante. Chi rappresenta, quindi, ha l'obbligo, se specificato, di agire secondo le indicazioni del suo mandante. Da ciò ne discende che l'espressione della volontà di voto dev'essere chiaramente riconducibile ad entrambe le figure rappresentate, ossia a sé stesso ed al delegante. È fondamentale, quindi, che al momento della votazione (sia essa svolta per appello nominale o per alzata di mano) risulti chiaramente desumibile per chi sta votando il delegato e riportare l'espressione di volontà sua e quella che rappresenta; non è detto che le due coincidano.

Art. 14 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E RENDICONTO DELLA GESTIONE

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

  1. dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo;
  2. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
  3. da iniziative promozionali.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con l'eventuale Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. I Rendiconti della gestione sono predisposti dalla/dal Tesoriera/e e dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il Rendiconto consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del Rendiconto consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il Rendiconto consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il Rendiconto preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il Rendiconto preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, l'eventuale Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina una/uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni con finalità similari.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.